In bici la sera Solo con il giubbetto

Obbligo dal 12 ottobre 2010 fuori città da mezz'ora dopo il tramonto. Obbligatorio in città per gallerie e sottopassi
CODICE DELLA STRADA: per i trasgressori Multe da 23 a 92 euro
In bicicletta di sera? sulle strade extraurbane si potrà circolare soltanto con le bretelle o il giubbotto di sicurezza con catarifrangenti. La novità è imposta dalle modifiche del Codice della Strada, che obbligano anche il ciclista a essere ben visibile, soprattutto con l'oscurità. Ecco il testo letterale della norma:
«Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità».
Dunque l'obbligo vale per l'impiego serale e notturno fuori città. O sempre, fuori città, nelle gallerie. Più difficile immaginare, in città , il ciclista che si fermi e indossi un giubbetto prima di scendere in una «galleria» urbana, se per galleria s'intende anche un sottopasso. La norma entra in vigore il 12 ottobre, insieme ad altre novità e modifiche introdotte al Codice, alcune delle quali toccano abitudini molto diffuse come in questo caso, o come per l'uso del casco leggero per i ciclomotori, che sempre dal 12 ottobre è messo al bando.
Sicuramente, però, il giubbino rende più visibili rispetto le luci di una bicicletta. La fascia catarifrangente di un buon giubbino (analogo a quello che si usa per scendere dall'auto in sosta di emergenza, per intenderci), ci consente di poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del "lumino" obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare.
Dunque, il vero motivo che deve spingere a indossare il giubbino è il rischio. L'Etsc (l'organismo europeo per la sicurezza stradale, che funge da supporto alla commissione Ue) ha calcolato che – a parità di chilometri percorsi – chi va in bici rischia di morire in un incidente ben sette volte di più rispetto a chi viaggia in auto e che il totale dei ciclisti morti in bici si nota poco solo perché in realtà questi utenti della strada percorrono distanze molto inferiori a chi usa un mezzo a motore. Inoltre, in bici si resta feriti più gravemente.
In ogni caso, la versione dell'articolo 182 del codice della strada introdotta dalla riforma obbliga a indossare il giubbino esclusivamente in due casi: in galleria; quando si circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba.
Un obbligo più blando rispetto a quello di montare le luci, che vale in tutti i casi di oscurità e pure di giorno se le condizioni atmosferiche sono sfavorevoli (articolo 377 del regolamento di esecuzione del codice): chi non le ha può solo portare la bici a mano. Eppure il giubbino è molto più efficace per farsi vedere: secondo studi della 3M (multinazionale specializzata in materiali rifrangenti), la migliore delle lampade per bici (quella a led) ha una luminosità di 50 lux per metro quadro, mentre la fascia grigia di un buon giubbino arriva a 330. Senza contare che la superficie visibile è ben superiore. Il risultato è che viene riflesso il 60-70% della luce del faro di un'auto, il che equivale a poter essere avvistati a 200-250 metri di distanza (contro gli 80 scarsi del "lumino" obbligatorio), sufficienti perché il conducente di un veicolo a motore possa frenare o scartare
In alternativa al giubbino sono ammesse bretelle riflettenti, che per chi pedala hanno il pregio di far sudare meno. Ma sono meno visibili, per la ridotta superficie.
L'obbligo del giubbetto catarifrangente estende ai ciclisti quanto già previsto nel 2004 per i conducenti d'auto, ovvero l''utilizzo degli indumenti di segnalazione ad alta visibilità.
MARCHI E SANZIONI -Per le biciclette il giubbotto sarà obbligatorio nelle gallerie e, nelle ore notturne, sui percorsi extraurbani. La normativa europea Uni En 471 raggruppa gli indumenti di segnalazione in tre classi, stabilendo dei requisiti. I giubbotti e le bretelle devono essere di un colore resistente allo sfregamento, al sudore, al lavaggio e alla stiratura e devono sopportare lo scoppio dei materiali a maglia, il vapore acqueo, la trazione e lo strappo dei tessuti rivestiti e laminati. Per quanto riguarda la marcatura e le informazioni che devono essere fornite a cura del fabbricante, la norma rimanda ai requisiti definiti nella Uni En 340 e stabilisce che sull'indumento venga applicato un pittogramma nel quale siano riportati la classe del capo di abbigliamento e la classe di prestazione del materiale retroriflettente. La sanzione, in caso di mancato uso del giubbetto, va da 23 a 92 euro
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
Per circolare
AutocertificazioneCodice della stradaSuccessive modificazioniTITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALITITOLO II - DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADETITOLO III - DEI VEICOLITITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALITITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTOTITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONITITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIEIndice del regolamentoIndice delle AppendiciElenco sigle Province d'ItaliaGuida al bollo autoGuida pratiche autoContenuto principale
"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
3. Ai ciclisti è vietato trainare veicoli, salvo nei casi consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.
4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
5. È vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. È consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età, opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
6. I velocipedi appositamente costruiti ed omologati per il trasporto di altre persone oltre al conducente devono essere condotti, se a più di due ruote simmetriche, solo da quest'ultimo.
7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare più di quattro persone adulte compresi i conducenti; è consentito anche il trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di età.
8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170.
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita', di cui al comma 4-ter dell'articolo 162. (1)
10. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 23 a euro 92. La sanzione è da euro 38 a euro 155 quando si tratta di velocipedi di cui al comma 6.
(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.), che si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge cit.